Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 4 — Disposizioni per le elezioni nei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco

La presente legge si applica anche ai comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco, i quali formano il XXXII Collegio con quattro seggi. L'Ufficio centrale circoscrizionale ha sede in Trieste. E' modificata in tal senso la tabella A allegata al testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, modificata ai densi della legge 31 marzo 1953, n. 148, punto V. Il numero dei componenti la Camera dei deputati e' portato di conseguenza a 594.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art4 · fonte del testo