Art. 4 — Disposizioni per le elezioni nei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco
La presente legge si applica anche ai comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco, i quali formano il XXXII Collegio con quattro seggi. L'Ufficio centrale circoscrizionale ha sede in Trieste. E' modificata in tal senso la tabella A allegata al testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, modificata ai densi della legge 31 marzo 1953, n. 148, punto V. Il numero dei componenti la Camera dei deputati e' portato di conseguenza a 594.
Testo vigente dal 12 giugno 1956
