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Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e' eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, uguale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui in sede regionale. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facolta' di attribuire, preferenze nei limiti e con le modalita' stabilite dalla presente legge.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art1 · fonte su Normattiva