Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'Ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Gli eletti di cui al comma precedente devono dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelgano. Mancando la opzione si intendono prescelte le altre cariche e l'eletto decade da consigliere regionale.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art11 · fonte del testo