Art. 12 — Altre incompatibilità
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Si applicano ai consiglieri regionali le disposizioni contenute nella legge 13 febbraio 1953, n. 60, intendendosi sostituite le dizioni "membro del Parlamento" con "consigliere regionale", "Governo" con "Giunta regionale", "Amministrazione dello Stato" con "Amministrazione regionale", "Stato" con "Regione", "funzioni di Governo" con "la carica di membro della Giunta regionale".
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
