Art. 13 — Ufficio centrale regionale
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Presso la Corte d'appello di Trieste e' Costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di cinque magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente. L'Ufficio centrale regionale e' assistito da un cancelliere della Corte d'appello, designato dal presidente della Corte medesima e puo' avvalersi di uno o piu' esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
