Art. 14 — Ufficio centrale circoscrizionale
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Presso il Tribunale nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo del Collegio, e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente. L'Ufficio centrale circoscrizionale e' assistito da un cancelliere del Tribunale, designato dal presidente del Tribunale medesimo e puo' avvalersi di uno o piu' esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del Tribunale.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
