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Il deposito dei contrassegni di lista deve essere effettuato presso la prefettura di Trieste con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, non prima delle ore 8 del quarantottesimo e non oltre le ore 16 del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. La prefettura di Trieste adotta le sue decisioni sui contrassegni depositati entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per il deposito. Le opposizioni contro le decisioni di ricusazione di contrassegni da parte della prefettura di Trieste sono sottoposte, nei termini e con le modalita' stabilite dallo articolo 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, all'Ufficio centrale regionale che decide entro le successive ventiquattro ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art15 · fonte su Normattiva