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Nessun candidato puo' essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, ne' in piu' di tre liste circoscrizionali, pena la nullita' della sua elezione.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art18 · fonte su Normattiva