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I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima. I certificati non recapitati a domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi a decorrere dal quarantaduesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art19 · fonte su Normattiva