Art. 19 — Certificati elettorali
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I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima. I certificati non recapitati a domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi a decorrere dal quarantaduesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
