Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale
Art. 23 — Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 14, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
- 1)effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;
- 2)procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti;
- 3)determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di ogni lista e' data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- 4)procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione piu' uno, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al Collegio unico regionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unita' il divisore;
- 5)stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;
- 6)comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;
- 7)determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato e' data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2);
- 8)determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. L'estratto del verbale di cui al n. 6) viene trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
