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Il consigliere regionale eletto in piu' di un Collegio deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale Collegio prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelto il Collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art28 · fonte su Normattiva