Art. 32 — Ricorso al Consiglio regionale avverso l'elezione
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Contro la elezione dei consiglieri regionali e' ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale sia in materia di eleggibilita' sia in materia di operazioni elettorali. Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio entro quindici giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. Il Consiglio regionale deve deliberare sui ricorsi amministrativi presentati entro sessanta giorni dal loro deposito; quando non si provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 33 e 34. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
