Art. 34 — Ricorso al Consiglio di Stato per le operazioni elettorali
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Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di operazioni elettorali e' ammesso ricorso giurisdizionale anche di merito, al Consiglio di Stato, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione. Il Consiglio di Stato decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso. Si applica il disposto dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
