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Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge legge come causa di ineleggibilita', il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art36 · fonte del testo