Art. 39 — Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità
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Salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 11, quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilita' previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera, definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilita', chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
