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Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilita' previste dalla legge, e' ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinche' provveda ai sensi dell'articolo precedente. Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato. Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

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