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Quando il Consiglio regionale o la Corte d'appello pronunciano la decadenza di un consigliere regionale, ai sensi degli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41, provvedono a sostituirlo con chi ne ha diritto. Quando sia stato presentato uno dei ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli precedenti, il Consiglio regionale non puo' adottare alcun provvedimento di decadenza o di sostituzione per i casi che formano oggetto del ricorso.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art42 · fonte su Normattiva