Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale
Art. 44 — Sospensione delle deliberazioni del Consiglio regionale
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I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte d'appello sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
