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I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte d'appello sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art44 · fonte del testo