Art. 45 — Norme sulla convocazione del Consiglio regionale
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Nella prima adunanza ed in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 293, 294, 297, 298, 299, 300 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo statuto predetto.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
