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Gli articoli di cui al Titolo II ed al Titolo IV della presente legge hanno vigore anche successivamente alla entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 51 dello Statuto.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art50 · fonte su Normattiva