Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale
Art. 50 — Applicazione della legge
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Gli articoli di cui al Titolo II ed al Titolo IV della presente legge hanno vigore anche successivamente alla entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 51 dello Statuto.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
