Art. 9 — Altre cause di ineleggibilità
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Sono, altresi', ineleggibili coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non hanno ancora reso il conto. Si applicano alla elezione dei consiglieri regionali le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, intendendosi riferiti alla Regione anziche' allo Stato i motivi di ineleggibilita' indicati nell'articolo 10.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
