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Sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, le costituzioni di Societa' con capitale superiore ai 500 milioni di lire. 1 Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle Societa' stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di lire 500 milioni. 1 E' salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 dicembre 1977, n.904
1La L. 16 dicembre 1977, n.904 ha disposto (con l'art. 11, comma 8) che "Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, il limite di 500 milioni per la costituzione e gli aumenti di capitale sociale e' elevato a 2 miliardi."
Testo in vigore dal 18 dicembre 1977 al 24 marzo 1983
