Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →
Tutte le espropriazioni previste dalla presente legge sono dichiarate indifferibili e urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002
