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Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento dei servizi antincendi, la spesa di gestione dei servizi suddetti a carico dei Comuni ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e' determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro. Con il medesimo decreto e' stabilita la quota di tale spesa per ogni Corpo dei vigili del fuoco determinata in rapporto al personale in forza, sia in servizio continuativo che in servizio discontinuo.
Testo in vigore dal 26 maggio 1951 al 15 ottobre 1960
