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La spesa relativa a ciascun Corpo, detratto l'importo posto dall'articolo precedente a carico dei Comuni che non sono sedi di Corpo o di Distaccamento ed il contributo a carico delle imprese assicuratrici che esercitano il ramo incendi, sara' coperta con contributi degli altri Comuni della provincia, ragguagliati alla popolazione residente al 31 dicembre 1947 e calcolati in modo che per il Comune sede di Corpo e per i Comuni sedi di Distaccamento e con popolazione superiore ai 40.000 abitanti il contributo per abitante risulti doppio di quello dei Comuni sedi di Distaccamento con popolazione sino a 40.000 abitanti.
Testo in vigore dal 26 maggio 1951 al 30 giugno 1961
