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Qualora nel corso dell'esercizio, in seguito a provvedimenti di carattere generale che siano applicabili, con le norme e modalita' previste, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovessero verificarsi aumenti nel costo di gestione dei servizi antincendi, la maggiore spesa carico dei Comuni sara' determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, e sara' ripartita fra i Comuni nelle stesse proporzioni e con la stessa procedura di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge.

Testo in vigore dal 26 maggio 1951 al 30 giugno 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-04-09;338~art6 · fonte del testo