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A decorrere dalla data di attuazione della presente legge, i Comuni non sono piu' tenuti a versare rispettivamente ai Corpi e alla Cassa sovvenzioni antincendi i canoni consolidati ed i contributi aggiuntivi previsti dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 26 maggio 1951 al 30 giugno 1961
