Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimita' o del contatto di una persona.

Testo vigente dal 3 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-29;374~art2 · fonte su Normattiva