[1]1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che illecitamente e intenzionalmente consegna, colloca o fa esplodere o detonare un ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale in o contro un sito pubblico, una struttura governativa, o altro impianto pubblico, un sistema di trasporto pubblico o un'infrastruttura:
- a)nell'intento di provocare la morte o gravi lesioni corporali; oppure
- b)nell'intento di causare massicce distruzioni di tale sito, struttura, sistema o infrastruttura, quando tali distruzioni comportino o rischino di comportare perdite economiche considerevoli.
[2]2. Commette altresi' reato chiunque tenta di commettere un'infrazione ai sensi del paragrafo 3. Commette altresi' reato chiunque:
- a)si rende complice di un'infrazione penale ai sensi dei paragrafi 1 o 2;
- b)organizza la perpetrazione di un'infrazione penale ai sensi dei paragrafi 1 o 2 o ordina ad altre persone di commetterla;
- c)contribuisce in ogni altro modo alla perpetrazione di una o piu' delle infrazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 da parte di un gruppo di persone agenti di comune accordo; tale partecipazione deve essere deliberata, e fornita sia per agevolare l'attivita' criminale generale del gruppo o servire ai suoi scopi, sia con piena cognizione dell'intento del gruppo di commettere l'infrazione o le infrazioni in questione.
Testo vigente dal 11 marzo 2003
