[1]1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che illecitamente e intenzionalmente consegna, colloca o fa esplodere o detonare un ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale in o contro un sito pubblico, una struttura governativa, o altro impianto pubblico, un sistema di trasporto pubblico o un'infrastruttura:

  • a)nell'intento di provocare la morte o gravi lesioni corporali; oppure
  • b)nell'intento di causare massicce distruzioni di tale sito, struttura, sistema o infrastruttura, quando tali distruzioni comportino o rischino di comportare perdite economiche considerevoli.

[2]2. Commette altresi' reato chiunque tenta di commettere un'infrazione ai sensi del paragrafo 3. Commette altresi' reato chiunque:

  • a)si rende complice di un'infrazione penale ai sensi dei paragrafi 1 o 2;
  • b)organizza la perpetrazione di un'infrazione penale ai sensi dei paragrafi 1 o 2 o ordina ad altre persone di commetterla;
  • c)contribuisce in ogni altro modo alla perpetrazione di una o piu' delle infrazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 da parte di un gruppo di persone agenti di comune accordo; tale partecipazione deve essere deliberata, e fornita sia per agevolare l'attivita' criminale generale del gruppo o servire ai suoi scopi, sia con piena cognizione dell'intento del gruppo di commettere l'infrazione o le infrazioni in questione.

Testo vigente dal 11 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34~convenzione-art2 · fonte su Normattiva