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La Commissione nazionale per le societa' e la borsa autorizza lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale presso le borse valori, sentiti la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e il Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, in conformita' di apposito regolamento deliberato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. La negoziazione dei titoli e' effettuata per contanti e per l'esclusivo tramite degli operatori autorizzati a negoziare alle grida. Le riunioni hanno luogo negli stessi locali adibiti alle attivita' di borsa, ma in ore diverse da quelle destinate alla negoziazione dei titoli ammessi alla quotazione ufficiale.
Testo in vigore dal 3 marzo 1977 al 1 luglio 1998
