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Con il regolamento di cui al primo comma del precedente articolo sono stabilite le disposizioni necessarie per l'organizzazione e il funzionamento delle riunioni e per la relativa vigilanza. Il regolamento dovra' disporre, tra l'altro, in ordine alle condizioni e alla procedura per l'ammissione, anche di ufficio, dei titoli alla negoziazione, nonche' per la sospensione o revoca dell'ammissione stessa; alle modalita' di formazione dei listini dei prezzi, che fanno stato ai vari effetti secondo la legge, e al calendario delle riunioni. Il regolamento dovra' inoltre stabilire che le particolari condizioni di legge o di statuto relative alla circolazione di determinati titoli formino oggetto di evidenziazione nel listino dei prezzi. E' fatto divieto a chiunque di formare e pubblicare listini dei prezzi diversi da quelli previsti dal secondo comma del presente articolo. La violazione del divieto di cui al precedente comma, salvo che il fatto non costituisca reato, e' punita con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 10.000.000. Le sanzioni saranno applicate con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.

Testo in vigore dal 3 marzo 1977 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-02-23;49~art2 · fonte su Normattiva