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La vigilanza sul regolare andamento delle riunioni e' esercitata dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. La Commissione puo' tuttavia delegare, in via generale o per singole borse, l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni relativi alla vigilanza sul regolare andamento delle riunioni. Con la deliberazione di delega la Commissione stabilisce criteri e direttive per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni delegati e dispone, in ogni caso, in ordine alle modalita' del proprio controllo sull'attivita' dell'organo delegato. La delega e' revocabile in ogni momento. L'organo delegato trasmette immediatamente alla Commissione copia dei provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni delegati. Per l'esercizio dei poteri di cui sopra e per ogni altra materia la Commissione si avvale di quanto disposto dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.
Testo in vigore dal 3 marzo 1977 al 1 luglio 1998
