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La Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' richiedere alle societa' emittenti i titoli ammessi alla negoziazione nelle riunioni di cui all'articolo 1 la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini; puo' altresi' eseguire, presso le stesse societa', ispezioni ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati. La Commissione puo' disporre, sentiti gli amministratori, che da parte delle societa' di cui al precedente comma siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla societa'.
Testo in vigore dal 3 marzo 1977 al 1 luglio 1998
