All'esame di idoneita' per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e con almeno cinque anni di anzianita' di grado, i quali abbiano riportato nell'ultimo quinquennio la classifica di "ottimo" e non siano sottoposti ad esperimento per rafferma. Sono esclusi dall'ammissione:

  • a)coloro i quali per due volte in precedenti esami di idoneita' non siano risultati idonei;
  • b)coloro i quali nei due anni precedenti la data del bando o successivamente abbiano riportato la sanzione della riduzione di paga di secondo grado o altra piu' grave. Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla commissione centrale di cui al precedente articolo 5.

Testo vigente dal 11 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;614~art13 · fonte su Normattiva