Gli allievi risultati idonei negli esami finali di cui agli articoli 9 e 11 sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria e' comunicata al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro per la grazia e giustizia, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere. La nomina e' conferita secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza dalla data del decreto.

Testo vigente dal 11 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;614~art12 · fonte su Normattiva