Le funzioni di sindaci nei confronti del Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.
Testo vigente dal 27 aprile 1956
Le funzioni di sindaci nei confronti del Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.
Testo vigente dal 27 aprile 1956
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art7 · fonte del testo