((Il Fondo, di cui al precedente art. 1, e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualita' delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca. L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualita' di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1964)).2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1965

Il D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144 ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che tale modifica ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1965.

Testo vigente dal 4 aprile 1965

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1965

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1956 al 4 aprile 1965. 56 parole tolte, 75 parole aggiunte.

Il Fondo, di cui al precedente art. 1, e' tolto: basato sul sistema capitalizzazione e sul sistema a ripartizione. Gli oneri per le prestazioni a carico del Fondo stesso sono coperti, per il 20 per cento, in capitalizzazione e, per l'80 per cento, in ripartizione. I contributi da corrispondersi a norma della presente legge sono attribuiti alla capitalizzazione ed alla ripartizione nelle percentuali indicate all'articolo successivo aggiunto: ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualita' delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca. L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualita' di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1964.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144

    Il D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144 ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che tale modifica ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1965.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art8 · fonte del testo