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Nei casi di avvenuto passaggio da operaio ad impiegato nel periodo compreso fra la data d'iscrizione all'Istituto di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas ed il 1 maggio 1946, qualora i dipendenti per effetto del passaggio predetto non siano stati liquidati ed in conseguenza gli accantonamenti dei contributi relativi al periodo di lavoro prestato in qualita' di operaio siano rimasti presso l'Istituto di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, sara' considerato agli effetti della pensione anche il periodo di iscrizione al predetto Istituto con qualifica di operaio.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art35 · fonte del testo