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Il Comitato amministratore del Fondo ha facolta' di consentire il riscatto, ai soli effetti della pensione, del servizio prestato presso le aziende private del gas per periodi precedenti alla data di iscrizione al Fondo di cui alla presente legge, e per i quali era consentita l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas. Tale facolta' potra' essere esercitata solo nei confronti dei lavoratori interessati che presentino la relativa domanda corredata dei documenti necessari non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere del riscatto, a totale carico del richiedente, verra' fissato dal Comitato amministratore sulla base della riserva matematica prospettiva in modo da non ledere gli interessi collettivi degli iscritti, ne' il patrimonio del Fondo. Il versamento dell'ammontare del riscatto puo' essere effettuato dall'interessato in unica soluzione o in rate uguali trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del cinque per cento, in modo che la estinzione avvenga non oltre i cinque anni. Nel caso che il diritto a prestazioni maturi prima che sia ultimato il pagamento del capitale di riscatto, si considera utile solo il periodo corrispondente alla somma effettivamente vergata, salva la facolta' del lavoratore o degli aventi diritto di versare in unica soluzione le rate non scadute.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
