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Agli impiegati della Direzione generale della Societa' italiana per il gas, con sede in Torino, per i quali la Direzione generale predetta era stata, autorizzata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas ad amministrare i contributi di previdenza stabiliti dal "contratto collettivo riguardante il trattamento di liquidazione e di quiescenza del personale impiegatizio addetto alle aziende private del gas", stipulato in data 5 febbraio 1935, sara' riconosciuta dal Fondo costituito con la presente legge l'anzianita' di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, pari agli anni di servizio compiuti da ogni impiegato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1928 ed il 30 aprile 1946. La Societa' italiana per il gas versera' al Fondo le somme accantonate sul conto individuale di previdenza di ogni impiegato per contributi ed interessi calcolati o contabilizzati in conformita' alle norme del citato contratto collettivo 5 febbraio 1935.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
