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Per i lavoratori assunti posteriormente al 1940, e per i quali e' stata data con ritardo comunicazione all'Istituto di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas del loro passaggio ad effettivi, le aziende sono tenute a versare i contributi dovuti, maggiorati degli interessi del 5 per cento annuo. La sistemazione delle relative posizioni assicurative fino al 30 aprile 1946, deve essere regolarizzata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art42 · fonte del testo