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Ferme restando le attribuzioni del Consiglio' di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Fondo e' amministrato da un Comitato del quale fanno parte:
- a)il presidente dell'Istituto, che lo presiede;
- b)il direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c)un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d)cinque rappresentanti dei lavoratori delle aziende private del gas e tre rappresentanti degli industriali del gas, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo. I membri del Comitato di cui alle lettere c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere allo scadere del quadriennio confermati.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
