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Spetta al Comitato:

  • 1)fare proposte concernenti gli investimenti delle attivita' del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'art. 14, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
  • 2)esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;
  • 3)decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni ed i contributi in applicazione della presente legge;
  • 4)dare parere sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme relative al Fondo;
  • 5)esaminare i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art6 · fonte del testo