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Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui al precedente articolo 2 e' punito con l'ammenda da L. 150.000 a L. 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la pena non puo', in ogni caso, essere inferiore a L. 500.000.

Testo in vigore dal 12 agosto 1982 al 28 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-02;527~art10 · fonte su Normattiva