Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1982 al 28 marzo 2006. Leggi il testo vigente →
Chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 e' punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Testo in vigore dal 12 agosto 1982 al 28 marzo 2006
