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Per quanto non e' espressamente stabilito dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'aceto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni. Resta salva l'applicazione all'agro di vino delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di quelle emanate per la loro esecuzione, purche' compatibili con le norme contenute nella presente legge.
Testo in vigore dal 12 agosto 1982 al 28 marzo 2006
