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E' vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio agri:
- a)non rispondenti alla definizione di cui all'articolo 1;
- b)che, all'esame organolettico e chimico, risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo;
- c)che contengono aggiunte di alcole etilico, di acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione, di sostanze coloranti o di acidi minerali. E', pertanto, abrogato il secondo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
- d)ottenuti a partire da diverse materie prime o dal taglio di agri di natura diversa. E' altresi' vietato detenere agri derivanti da materie prime diverse dal vino negli stabilimenti di produzione o di confezionamento di agri di vino e in locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanita' potranno essere consentite deroghe al divieto di cui al comma precedente ove si accerti la esistenza delle condizioni idonee ad evitare le frodi. La detenzione di agri di cui al primo comma, lettera b), e' consentita a condizione che i prodotti stessi vengano denunciati, a mezzo telegramma, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, e siano individuati mediante apposito cartello.
Testo in vigore dal 12 agosto 1982 al 28 marzo 2006
