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Salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni, la produzione di agri a scopo di vendita o di utilizzazione industriale e' sottoposta ad autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la rilascia sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ad analoga autorizzazione e' soggetto l'esercizio dell'imbottigliamento da parte dei produttori di agri in stabilimento diverso da quello di produzione. Le autorizzazioni vengono rilasciate per ogni singolo stabilimento di produzione o di confezionamento.
Testo in vigore dal 12 agosto 1982 al 28 marzo 2006
