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Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e della sanita', si provvedera' ad indicare:

  • a)le caratteristiche di purezza dell'alcole etilico di origine agricola e delle diluizioni acquose destinate alla produzione di agro di alcole;
  • b)i fermentati alcolici di origine agricola che potranno essere impiegati per la produzione di agri ed eventualmente le loro caratteristiche di composizione;
  • c)eventuali diverse caratteristiche, oltre quelle indicate con il precedente articolo 1, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie;
  • d)le pratiche ed i trattamenti tecnologici consentiti per la preparazione e la buona conservazione degli agri;
  • e)qualora si renda necessario, le precauzioni e le limitazioni ivi compresa l'eventuale determinazione di sostanze denaturanti o di rivelatori e le relative modalita' di impiego, idonee ad evitare possibili forme di frode, restando in ogni caso proibita ogni pratica di colorazione;
  • f)eventuali deroghe all'acidita' totale minima del 6 per cento prevista dall'articolo 1, in relazione alla composizione di particolari fermentati alcolici ed alla natura delle rispettive materie prime. Tale deroga non e' applicabile all'agro di vino.

Testo in vigore dal 12 agosto 1982 al 28 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:1982-08-02;527~art6 · fonte su Normattiva