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Sull'alcole impiegato nella preparazione degli agri di cui alla presente legge si riscuotono l'imposta di fabbricazione e il diritto erariale normale, se dovuto. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite aliquote ridotte per l'imposta di fabbricazione, allo scopo di realizzare l'equilibrio fra il costo di produzione degli altri agri e quello di alcole. Sull'agro di alcole importato in natura o contenuto nei prodotti importati in quantita' tale da conferire loro una acidita' acetica superiore al 2 per cento in volume, grava l'imposta di cui ai commi precedenti, commisurata al quantitativo di alcole necessario a produrre l'acido acetico presente nel prodotto importato sulla base dell'equivalenza di litri 1,05 di alcole etilico anidro per ogni litro di acido acetico. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, verranno stabilite le modalita' di applicazione del disposto di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente articolo cesseranno di avere vigore allorche' sara' esteso al vino destinato alla produzione dell'agro di vino lo stesso aiuto comunitario previsto per il vino destinato alla distillazione.

Testo in vigore dal 12 agosto 1982 al 28 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:1982-08-02;527~art9 · fonte su Normattiva